a) l’organizzazione delle famiglie regoliere per l’uso dei beni comuni;Â
b) la conservazione e il miglioramento dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio della Regola stessa;Â
c) la gestione dei beni stessi con particolare riguardo all’aspetto ambientale;Â
d) l’attuazione dell’autonomo ordinamento statutario nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le consuetudini, aggiornate alle moderne necessità ;Â
e) l’amministrazione dei beni, di cui al successivo articolo 11, e l’utilizzazione dei proventi che da questi derivano, dopo che siano stati soddisfatti i diritti delle famiglie regoliere.Â
La Regola, in relazione ai suoi fini istituzionali, incoraggia, promuove e anche compie direttamente tutte quelle attività che si connettono a detti fini, volte a migliorare le condizioni sociali, economiche e culturali della popolazione.
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